Impugnato recesso della mandante per nullità del periodo di prova

L'agente ottiene in sede transattiva il risarcimento dei danni e l'indennità suppletiva di clientela.

Nel 2024 ricevevo incarico dal legale rappresentante di un’Agenzia di rivendicare il credito da questa maturato nei confronti della preponente. Tra le parti era in vigore un contratto di agenzia a tempo determinato che era stato disdettato dalla mandante prima della data di scadenza.

La mandante faceva leva sul patto di prova previsto in contratto, che a suo avviso avrebbe legittimato la stessa al recesso immediato. Quello che facevo notare alla mandante, tramite messa in mora, era che la società mia cliente già aveva collaborato con la mandante, per oltre 6 anni, in forza di distinti e successivi contratti di agenzia a termine.

Era dunque evidente, a parer mio, che dopo ben 6 anni di attività prestata a favore della mandante, sempre nella stessa zona e per gli stessi prodotti, la previsione nel nuovo contratto di agenzia di un periodo di prova - peraltro di 2 anni - fosse palesemente elusiva delle norme sul preavviso e perciò nulla.

Attivata una procedura di negoziazione assistita, la mia cliente riusciva ad ottenere, come auspicato, una consistente somma a titolo di risarcimento danni, parametrata alle provvigioni che l'agente avrebbe percepito fino alla naturale scadenza del suo contratto (che sarebbe dovuta avvenire due anni più tardi) e l’indennità suppletiva di clientela.

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