Variazione di sensibile entità del contratto di agenzia

Agente ottiene in sede transattiva 100% indennità suppletiva di clientela e meritocratica, regolarizzazione FIRR e provvigioni postume.

Nel 2025 mi contatta un agente di commercio attivo nel settore tessile e mi riferisce di aver appena ricevuto dalla mandante una comunicazione in base alla quale, decorso il preavviso, gli sarebbe stata dimezzata l'area di sua competenza, il che avrebbe ridotto i suoi compensi provvigionali di circa il 50%.
Informo l'agente dei suoi diritti e del pochissimo tempo che ha a disposizione per far valere un eventuale suo rifiuto.

Tento di allacciare immediatamente una trattativa con la controparte ma i cospicui importi in discussione e l'animosità delle parti rendono estremamente difficile raggiungere un accordo nei 30 giorni previsti dalla normativa.  Predispongo dunque cautelativamente per l'agente il suo formale rifiuto alla variazione del contratto, con conseguente risoluzione del rapporto ad iniziativa della mandante, ma contestualmente continuo le trattative col legale avversario.

Dopo 3 mesi di intensi scambi telefonici ed epistolari arriviamo alla stesura finale dell'accordo transattivo, poi sottoscritto dalle parti in sede sindacale.  In base agli accordi raggiunti il mio cliente ha iniziato ad operare nella minor area affidatagli dalla mandante, a fronte tuttavia dell’immediato riconoscimento in suo favore dell'indennità suppletiva di clientela e meritocratica, calcolate sulla base delle provvigioni maturate nella zona che gli veniva sottratta. Ottengo inoltre che anche le provvigioni che l’agente avrebbe maturato dopo la cessazione del rapporto (circa 100.000 euro) venissero forfettariamente conteggiate nel computo di quanto spettante all'agente a titolo indennitario.

Siamo così riusciti a raggiungere gli obbiettivi che il cliente si era prefissato: continuare la propria attività in favore della mandante, in ragione dei grossi margini di crescita economica ancora sussistenti, e al contempo ottenere una somma che compensasse integralmente la variazione contrattuale subita. Il tutto senza ricorrere all’autorità giudiziaria.

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