Impugnato recesso della mandante per presunta violazione dell'esclusiva

L’agente ottiene in sede transattiva indennità di mancato preavviso, indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c. e rimborso delle spese legali.

Nel 2023 si rivolgeva a me un agente di commercio disdettato in tronco dalla mandante per presunta violazione dell'esclusiva.

Contestavo formalmente il recesso, in quanto il cliente, a parer mio, non aveva mai svolto attività in concorrenza con la mandante, essendosi limitato a concludere affari con fasce di utenti in alcun modo sovrapponibili ai clienti della preponente.

Peraltro sottolineavo che la condotta dell'agente era sempre stata nota e tollerata dalla mandante. che ne aveva perfino tratto negli anni un vantaggio economico. Rivendicavo dunque formalmente l'indennità di mancato preavviso, l'indennità ex art. 1751 c.c., oltre ad un importo a titolo di risarcimento dei danni per ritardi imputabili alla mandante nella consegna dei materiali alla clientela.

Con accordo transattivo formalizzato in poche settimane ottenevo che la mandante versasse all'agente l'indennità di mancato preavviso e l'indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c., sussistendone tutti i requisiti previsti dalla norma. La mandante si accollava inoltre il parziale rimborso delle spese legali sostenute dall’agente.

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